Note
Per “nucleo familiare” si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993).
Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.
Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).
Per “familiari fiscalmente a carico” si intendono i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le categorie di familiari a carico sono definite dall’art. 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi).
Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell’anno precedente.
Il termine “disoccupato” è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione.
Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.
Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica
Nel corso del 2011 nelle Regioni sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009.
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta come accadeva in precedenza.
Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante: sono coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati; questi assistiti devono autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente presso la ASL di residenza che rilascia un apposito attestato. Analogamente, deve rivolgersi alla propria ASL di residenza l’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non è presente nella lista in possesso del medico.I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.